Statuto |
TITOLO I
NATURA, SCOPI E FINALITÀ Art. 1 - Costituzione
In virtù degli artt. 36 e seguenti del
Codice Civile è costituita l’associazione sportiva denominata “Tam Tam Associazione Sportiva Dilettantistica”, di
seguito indicata come Tam Tam.
Art. 2 - Scopi dell’Associazione
Tam Tam è una associazione libera e indipendente nella sua
attività, nell’espressione del suo pensiero e nella sua azione sul
territorio, apolitica, senza fini di lucro, costituita per perseguire
finalità educative, culturali e assistenziali allo scopo di:
·
promuovere, in Italia e all’estero, lo sviluppo e la diffusione
della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico, attività
didattiche e ricreative a queste connesse, creando nel contempo una
struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un
processo di maturazione e apprendimento atletico-sportivo-culturale;
·
concorrere alla crescita e alla formazione individuale e sociale dei
ragazzi e dei giovani partendo dai loro interessi;
·
vivere insieme un’esperienza di maturazione umana, di impegno
sociale, di dialogo e di confronto in relazione sia alle problematiche della
realtà locale in cui ha sede l’associazione sia a questioni di interesse più
generale;
·
essere un punto di riferimento culturale e informativo,
favorendo la divulgazione e la circolazione di notizie e di idee;
·
favorire la presa di coscienza e la partecipazione alla vita
pubblica e sociale, stimolando gli abitanti a una presenza attiva e diretta
in questioni che riguardano il territorio;
·
fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di
informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport. Essa può
stabilire contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti od
Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.
Art. 3 – La scelta del volontariato Nel contesto del suo progetto
Tam Tam si impegna alla
promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo, culturale e
assistenziale: ·
riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta
di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;
·
curandone la professionalità, lo stile educativo dell’animazione e
la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.
Intende egualmente coinvolgere,
per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori dei minori
associati. Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, con
l’eventuale rimborso delle spese sostenute. Art. 4 - Mezzi Tam Tam si prefigge di raggiungere tali scopi attraverso: ·
la promozione e l’organizzazione di attività sportive con intenzionalità
educativa, sia a livello agonistico che a livello amatoriale, per sviluppare
il senso morale ed il valore umano della pratica sportiva, escludendo ogni
forma di competizione basata sulla selettività, sull’efficienza, sul divismo
e sul denaro; ·
la promozione di esperienze associative che privilegino il gruppo; ·
l’organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria; ·
l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini
istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall’Assemblea dei
Soci; ·
la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e
non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e
culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività
sportive; ·
la compartecipazione attiva e graduale di tutti coloro i quali
condividono le finalità dell’associazione; ·
la pubblicazione e la divulgazione di materiale informativo (giornali,
bollettini, ecc.) e di documenti audiovisivi o altri strumenti di
comunicazione; ·
la promozione di attività ricreative e culturali (incontri, conferenze,
seminari, trasmissioni radiotelevisive, manifestazioni) rivolte alla
cittadinanza; ·
la raccolta di fondi, donazioni e contributi da soci, enti e privati; ·
la cooperazione con altre associazioni, gruppi, enti, istituzioni
pubbliche o private di qualsiasi nazionalità, purché queste perseguano
analoghe finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito
dell’associazione; ·
l’istituzione di periodici incontri di studio delle tecniche motorie e
di approfondimento delle modalità di preparazione atletica e l’organizzazione
di manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico –
divulgativo destinati ai soli propri associati. Art. 5 - Attività associative
L’attività sportiva viene
esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal
Consiglio Direttivo. Per il raggiungimento dei propri scopi Tam Tam
potrà: ·
possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in
genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini
istituzionali; ·
stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; ·
richiedere contributi e sussidi a favore e previsti per la
promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive; ·
organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di
altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse
finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto
sociale; ·
accettare, in via strumentale e non principale, sponsorizzazioni e
liberalità di terzi; ·
partecipare a campionati nell’ambito dell’attività promossa dagli
Enti preposti in genere; ·
organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi,
ritiri, centri di formazione sportiva e altre attività culturali; ·
pubblicare materiale informativo. Tam Tam potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri
enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo
di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali. Tam Tam dovrà tuttavia mantenere sempre la più
completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende
pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. TITOLO II
SOCI
Art. 6 - Requisiti dei soci
L’associazione è offerta a tutti coloro (persone fisiche
e/o giuridiche) che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui al
precedente art. 2 ed alle attività di cui al precedente art. 5, ne
condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro
concreta realizzazione nell’interesse comune di Tam Tam. Sono soci di Tam Tam tutti coloro che, all’atto
dell’accoglimento della domanda e aderendo al presente Statuto, versano la
quota associativa. La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 1° agosto
al 31 luglio di ogni anno. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento
dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché nell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla
prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Tutti i soci hanno parimenti diritto di elettorato
attivo e passivo. La qualifica di socio si assume con l’iscrizione nell’apposito libro di cui all’art. 24 del presente Statuto,
previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno alla data del 31 luglio
di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota
associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo
stesso ed approvate dall’Assemblea dei Soci. Art. 7 - Ammissione dei soci
Quanti desiderassero divenire
soci di Tam Tam devono
presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo. Per
i soci di età inferiore ad anni 18 la domanda deve
essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Le domande di iscrizione sono
esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza
dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza
essere tenuto a rendere note le ragioni. Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative
e le somme aggiuntive, così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo
meramente risarcitorio delle spese sostenute per le
attività istituzionali e per le prestazioni di eventuali
servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi
identificate. La quota associativa non è mai rivalutabile o
rimborsabile. Art. 8 - Circolazione delle quote
La quota associativa è
intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis
causa.
Art. 9 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti
motivi: ·
per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato
pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio
Direttivo;
·
per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da
parte del Consiglio Direttivo;
·
per espulsione, qualora il comportamento e le attività del socio siano in
palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale
decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo, nella
persona del Presidente, presa a maggioranza dei membri in carica.
Ogni Socio è sempre libero di recedere dall’associazione
comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo, nella
persona del Presidente. Al socio decaduto, escluso o recesso, non spetta il
rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che
di eventuali periodi precedenti. TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Art. 10- Organi dell’Associazione
Sono organi di Tam Tam: ·
l’Assemblea;
·
il Presidente;
·
il Consiglio Direttivo.
Art. 11 - Partecipazione all’Assemblea
L’Assemblea è costituita dai soci ed ogni socio maggiorenne ha un voto, qualunque sia il valore
della quota versata. Il voto è espresso per alzata di mano o per scrutinio
segreto. I soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria,
oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non soci, non
hanno però diritto di voto. Art. 12 - Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è
convocata per affissione di apposito avviso di
convocazione in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici
giorni di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di
pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire
l’effettività del rapporto associativo. Con le stesse
modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le
deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e rendiconti economici e
finanziari conseguentemente approvati. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria,
è convocata quando ne faccia domanda motivata almeno
un terzo dei soci con diritto di voto, presentando uno schema di ordine del
giorno. L’Assemblea straordinaria è altresì
convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano
opportuno. Art. 13
- Costituzione e deliberazione dell’Assemblea L’Assemblea è ordinaria o
straordinaria. L’Assemblea straordinaria ha competenza
esclusiva in merito alle modifiche del presente Statuto. L’Assemblea
straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% degli
associati iscritti alla data della delibera, nell’apposito libro di cui
all’art. 24 del presente Statuto, in prima convocazione, e al 10% in seconda
convocazione. La seconda convocazione è prevista solo
per le deliberazioni in sede straordinaria. Saranno indicati orario e luogo
di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se
non dopo 24 ore dall’orario di prima convocazione. L’assemblea ordinaria è convocata
almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio,
per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale
rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che
le è sottoposta, compresa l’approvazione del programma di attività
associative dell’anno
e l’approvazione o eventuale modifica dei
Regolamenti interni. L’assemblea ordinaria delibera a
maggioranza dei presenti alla seduta e non necessità di quorum costitutivi.
L’Assemblea elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e,
inoltre, approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio
Direttivo. Sono ammessi a partecipare all’Assemblea tutti i soci iscritti nell’apposito libro di
cui all’art.24. È ammesso l’intervento per delega, da
conferirsi per iscritto ad altro socio. Il numero massimo di deleghe
conferibili al singolo socio ammonta ad una. Art. 14
- Compiti del Presidente Il Presidente è nominato dall’Assemblea,
deve essere eletto tra i soci, rimane in carica per un triennio e può essere
liberamente rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza
legale di Tam Tam e ne firma tutti gli atti,
presiede il Consiglio, di cui è membro di diritto, e coordina l’attività
associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l’Assemblea almeno una volta
ogni anno, in occasione dell’approvazione del rendiconto economico e
finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di
sua assenza o impedimento. Art. 15
- Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l’organo
esecutivo che cura tutta l’attività associativa. È composto da due a dodici membri eletti dall’Assemblea tra i soci,
decorso il triennio di vigenza della carica. La votazione è eseguita a
scrutinio segreto. Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente mediante comunicazione scritta o, in casi di particolare urgenza,
tramite avviso verbale o comunicazione telefonica. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà
gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e
alla legge. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di
nominare tra gli associati il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed
i Coordinatori delle varie attività. Il Consiglio Direttivo
dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla data di chiusura
dell’esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta
nel corso dell’anno solare precedente e procedere alla valutazione dei
risultati conseguiti in ciascuna attività. In tale
occasione, sarà presentato un piano programmatico relativo all’attività da
svolgere nel nuovo anno. Il Consiglio Direttivo, in
relazione al fabbisogno finanziario delle attività associative,
delibera l’importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme
aggiuntive, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse e
maggiori attività associative a cui parteciperanno i soci stessi. L’importo deliberato delle quote è
sottoposto ad approvazione e ratifica dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilisce,
inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai
soggetti affiliati, valuta la possibilità di adesione o affiliazione agli
enti e tutto ciò che concerne la vita associativa. Art. 16
- Compiti del Tesoriere Il Tesoriere, nominato dal Consiglio
Direttivo, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili di Tam Tam. Egli provvede alla rilevazione delle entrate
e delle uscite, all’aggiornamento del libro di cassa, provvede
a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e
finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo. Art.
17 – Compito del Segretario Il
Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio
Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza,
all’aggiornamento del libro dei verbali dell’Assemblea
dei Soci, del Consiglio Direttivo e del libro degli associati. TITOLO IV PATRIMONIO E RISORSE Art.
18 - Entrate dell’Associazione Le entrate di Tam Tam
sono rappresentate: ·
dai proventi delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive;
·
dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune
associativo;
·
da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici,
privati, associazioni e soci;
·
dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali,
determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti
per la loro produzione.
Art. 19
- Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione L’eventuale avanzo di gestione non sarà
mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci, a
qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente
alle finalità di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più
opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art.
20 - Gestione del patrimonio La gestione del patrimonio è affidata
al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo
nell’annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Non è
possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero fondo comune sia direttamente o
indirettamente tra i soci salvo che la distribuzione non sia imposta per
effetto esclusivo di disposizioni di legge. TITOLO V DISPOSIZIONI FISCALI Art. 21
- Sede dell’Associazione Tam Tam ha sede a
Torino. È facoltà esclusiva dell’Assemblea straordinaria trasferirne con apposita delibera l’ubicazione. Art. 22
- Durata dell’Associazione La durata di Tam Tam
è limitata al 2097 ma potrà essere prorogata dall’Assemblea riunita in sede
straordinaria. Art. 23
- Esercizio sociale L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati
rispettivamente al 1° agosto e al 31 luglio. Art. 24
- Libri sociali Per il buon funzionamento di Tam Tam sono istituiti e posti in essere, oltre agli
eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e
fiscali, i seguenti libri associativi: ·
libro degli associati;
·
libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
·
libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci;
·
libro di Cassa.
Art. 25
- Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento di Tam Tam
e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’assemblea a
maggioranza assoluta degli iscritti. Nell’eventualità che la compagine
associativa venisse integralmente a mancare, il
Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla
liquidazione dell’associazione. In caso di
scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con
finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali
anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate
nell’apposito libro di cassa. Art. 26
- Clausola arbitrale Le vertenze, eventualmente nascenti
dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non
sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno
demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transizione, a mezzo di
tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti
contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal
Presidente del Tribunale di Torino. Il ricorso alla procedura arbitrale
sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato
con ricevuta di ritorno all’altra parte, contenente la nomina dell’arbitro,
sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla
data del timbro della ricevuta e sempre a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua
volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro
il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all’avviso la propria
firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del
Presidente del Tribunale di Torino, su semplice istanza
di parte. Nei quindici giorni successivi alla
nomina del secondo arbitro, i due arbitri
provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio.
Difettando l’accordo, la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di
uno dei due arbitri, al presidente del Tribunale di Torino. Il lodo dovrà essere emesso entro
sessanta giorni dall’accettazione del terzo arbitro. Quest’ultimo
avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione
anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza. Art.
27 - Rinvio Per quanto
non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle
disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti della federazione
sportiva nazionale o ente di promozione sportiva a cui l’associazione è
affiliata e in subordine nelle disposizione del
Codice Civile e delle leggi vigenti in materia. |