Lo statuto

NATURA, SCOPI E FINALITÀ  

Art. 1 – Costituzione
In virtù degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’associazione sportiva denominata “Tam Tam Associazione Sportiva Dilettantistica”, di seguito indicata come Tam Tam. 

Art. 2 – Scopi dell’Associazione
Tam Tam è una associazione libera e indipendente nella sua attività, nell’espressione del suo pensiero e nella sua azione sul territorio, apolitica, senza fini di lucro, costituita per perseguire finalità educative, culturali e assistenziali allo scopo di:

– promuovere, in Italia e all’estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico, attività didattiche e ricreative a queste connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico-sportivo-culturale;

– concorrere alla crescita e alla formazione individuale e sociale dei ragazzi e dei giovani partendo dai loro interessi;·        

– vivere insieme un’esperienza di maturazione umana, di impegno sociale, di dialogo e di confronto in relazione sia alle problematiche della realtà locale in cui ha sede l’associazione sia a questioni di interesse più generale;·         

-essere un punto di riferimento culturale e informativo, favorendo la divulgazione e la circolazione di notizie e di idee;·        

– favorire la presa di coscienza e la partecipazione alla vita pubblica e sociale, stimolando gli abitanti a una presenza attiva e diretta in questioni che riguardano il territorio;·         

-fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport. Essa può stabilire contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

Art. 3 – La scelta del volontariato
Nel contesto del suo progetto Tam Tam si impegna alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo, culturale e assistenziale:·         
– riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;·         
– curandone la professionalità, lo stile educativo dell’animazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco. Intende egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori dei minori associati.Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, con l’eventuale rimborso delle spese sostenute. 

Art. 4 – Mezzi
Tam Tam si prefigge di raggiungere tali scopi attraverso:·         
– la promozione e l’organizzazione di attività sportive con intenzionalità educativa, sia a livello agonistico che a livello amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica sportiva, escludendo ogni forma di competizione basata sulla selettività, sull’efficienza, sul divismo e sul denaro;·         
– la promozione di esperienze associative che privilegino il gruppo;

– l’organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;·        
–  l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall’Assemblea dei Soci;·         
-la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive;·         
– la compartecipazione attiva e graduale di tutti coloro i quali condividono le finalità dell’associazione;·        
– la pubblicazione e la divulgazione di materiale informativo (giornali, bollettini, ecc.) e di documenti audiovisivi o altri strumenti di comunicazione;·         
– la promozione di attività ricreative e culturali (incontri, conferenze, seminari, trasmissioni radiotelevisive, manifestazioni) rivolte alla cittadinanza;·       
– la raccolta di fondi, donazioni e contributi da soci, enti e privati;·         
– la cooperazione con altre associazioni, gruppi, enti, istituzioni pubbliche o private di qualsiasi nazionalità, purché queste perseguano analoghe finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito dell’associazione;·         
– l’istituzione di periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica e l’organizzazione di manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico – divulgativo destinati ai soli propri associati. 

Art. 5 – Attività associative

L’attività sportiva viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo.Per il raggiungimento dei propri scopi Tam Tam potrà:·         
– possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;·         
– stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;·         
-richiedere contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;·         
– organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;·         
-accettare, in via strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;·         
– partecipare a campionati nell’ambito dell’attività promossa dagli Enti preposti in genere;·         
– organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi, ritiri, centri di formazione sportiva e altre attività culturali;·         
– pubblicare materiale informativo. 

Tam Tam potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali. Tam Tam dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.     

TITOLO II SOCI 

Art. 6 – Requisiti dei soci

L’associazione è offerta a tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2 ed alle attività di cui al precedente art. 5, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell’interesse comune di Tam Tam.

Sono soci di Tam Tam tutti coloro che, all’atto dell’accoglimento della domanda e aderendo al presente Statuto, versano la quota associativa.La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 1° agosto al 31 luglio di ogni anno.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché nell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Tutti i soci hanno parimenti diritto di elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio si assume con l’iscrizione nell’apposito libro di cui all’art. 24 del presente Statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno alla data del 31 luglio di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvate dall’Assemblea dei Soci. 

Art. 7 – Ammissione dei soci

Quanti desiderassero divenire soci di Tam Tam devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo. Per i soci di età inferiore ad anni 18 la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande di iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni.

Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme aggiuntive, così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per le prestazioni di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate.

La quota associativa non è mai rivalutabile o rimborsabile. 

Art. 8 – Circolazione delle quote
La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa. 

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:·         
– per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;·         
– per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;·         
– per espulsione, qualora il comportamento e le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto. Tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, presa a maggioranza dei membri in carica.

Ogni Socio è sempre libero di recedere dall’associazione comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente.

Al socio decaduto, escluso o recesso, non spetta il rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che di eventuali periodi precedenti.   

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 10- Organi dell’Associazione

Sono organi di Tam Tam:·        
– l’Assemblea;·         
– il Presidente;·         
– il Consiglio Direttivo. 

Art. 11 – Partecipazione all’Assemblea

L’Assemblea è costituita dai soci ed ogni socio maggiorenne ha un voto, qualunque sia il valore della quota versata. Il voto è espresso per alzata di mano o per scrutinio segreto. I soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non soci, non hanno però diritto di voto. 

Art. 12 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata per affissione di apposito avviso di convocazione in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo.Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata quando ne faccia domanda motivata almeno un terzo dei soci con diritto di voto, presentando uno schema di ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria è altresì convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno. 

Art. 13 – Costituzione e deliberazione dell’Assemblea

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente Statuto. L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% degli associati iscritti alla data della delibera, nell’apposito libro di cui all’art. 24 del presente Statuto, in prima convocazione, e al 10% in seconda convocazione.

La seconda convocazione è prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria. Saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall’orario di prima convocazione.

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta, compresa l’approvazione del programma di attività associative dell’anno e l’approvazione o eventuale modifica dei Regolamenti interni.

L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessità di quorum costitutivi. L’Assemblea elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e, inoltre, approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a partecipare all’Assemblea tutti i soci iscritti nell’apposito libro di cui all’art.24.

È ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta ad una. 

Art. 14 – Compiti del Presidente

Il Presidente è nominato dall’Assemblea, deve essere eletto tra i soci, rimane in carica per un triennio e può essere liberamente rieletto. Il Presidente ha la rappresentanza legale di Tam Tam e ne firma tutti gli atti, presiede il Consiglio, di cui è membro di diritto, e coordina l’attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l’Assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento. 

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo che cura tutta l’attività associativa. È composto da due a dodici membri eletti dall’Assemblea tra i soci, decorso il triennio di vigenza della carica. La votazione è eseguita a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla legge.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra gli associati il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed i Coordinatori delle varie attività.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e procedere alla valutazione dei risultati conseguiti in ciascuna attività. In tale occasione, sarà presentato un piano programmatico relativo all’attività da svolgere nel nuovo anno. Il Consiglio Direttivo, in relazione al fabbisogno finanziario delle attività associative, delibera l’importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse e maggiori attività associative a cui parteciperanno i soci stessi.

L’importo deliberato delle quote è sottoposto ad approvazione e ratifica dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo stabilisce, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati, valuta la possibilità di adesione o affiliazione agli enti e tutto ciò che concerne la vita associativa. 

Art. 16 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili di Tam Tam. Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all’aggiornamento del libro di cassa, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo. 

Art. 17 – Compito del Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, all’aggiornamento del libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del libro degli associati.

 TITOLO IV – PATRIMONIO E RISORSE  

Art. 18 – Entrate dell’Associazione

Le entrate di Tam Tam sono rappresentate:·        

– dai proventi delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive;·         

– dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;·         

– da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;·         

– dai proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione. 

Art. 19 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art. 20 – Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero fondo comune sia direttamente o indirettamente tra i soci salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di legge.  

TITOLO V – DISPOSIZIONI FISCALI  

Art. 21 – Sede dell’Associazione

Tam Tam ha sede a Torino. È facoltà esclusiva dell’Assemblea straordinaria trasferirne con apposita delibera l’ubicazione.

 Art. 22 – Durata dell’Associazione

La durata di Tam Tam è limitata al 2097 ma potrà essere prorogata dall’Assemblea riunita in sede straordinaria. 

Art. 23 – Esercizio sociale

L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° agosto e al 31 luglio.

 Art. 24 – Libri sociali

Per il buon funzionamento di Tam Tam sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:·         

– libro degli associati;·        

– libro dei verbali del Consiglio Direttivo;·        

– libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci;·         

– libro di Cassa. 

Art. 25 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento di Tam Tam e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell’associazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell’apposito libro di cassa. 

Art. 26 – Clausola arbitrale

Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transizione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all’altra parte, contenente la nomina dell’arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all’avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Torino, su semplice istanza di parte.

Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l’accordo, la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al presidente del Tribunale di Torino.Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall’accettazione del terzo arbitro. Quest’ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza. 

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti della federazione sportiva nazionale o ente di promozione sportiva a cui l’associazione è affiliata e in subordine nelle disposizione del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.